Statuto

 

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Art. 1 – Denominazione e sede

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata Associazione Culturale di Promozione Sociale Punto 8, con sede nel comune di Trento.

L’Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione opera all’interno della provincia di Trento, nonché potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

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Art. 2 – Scopi

L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura, delle arti, dell’educazione e dell’impegno civile nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L’Associazione ha come scopo generale di promuovere la cultura e le arti nelle svariate forme e declinazioni. L’associazione intende costituire e creare momenti e spazi di fruizione attiva dove i diversi e differenti apporti culturali si possano incontrare e contaminare creando momenti di aggregazione attraverso la musica, il teatro, il cinema e le arti visive, le performance, le conferenze, gli incontri letterari, i viaggi e la cucina.

In particolare l’associazione intende contribuire alla promozione e alla diffusione della cultura umanistico-scientifica, anche a scopo formativo, cercando in particolare di mettere in luce le correlazioni tra le varie branche della conoscenza al fine di raggiungere una maggiore consapevolezza del sapere umano.

L'associazione si propone come:

  • un laboratorio permanente di trasformazione, di creazione e di scambio culturale e interculturale
  • un ambito ideale in cui ciascun individuo possa esprimere la propria creatività, arricchirsi e allargare i propri orizzonti.

L’Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:

  1. la promozione di eventi culturali, artistici, scientifici mirati sia alla conoscenza delle nuove tendenze internazionali che alla riscoperta delle tradizioni del proprio territorio
  2. l’organizzazione di corsi e stages di aggiornamento relativi alle pratiche artistiche e affini, anche in ambito scolastico
  3. la promozione di iniziative di ricerca, documentazione e divulgazione, con tematiche artistiche, culturali e scientifiche attraverso l’organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale/regionale ma anche nazionale e internazionale
  4. la realizzazione di iniziative editoriali di stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento.
  5. la promozione di iniziative nel settore delle politiche giovanili, finalizzate a garantire la autonomia espressiva e la partecipazione attiva dei giovani alla costruzione di una società democratica
  6. il recupero e la valorizzazione del “ruolo culturale” delle tematiche legate al cibo, al vino e alle altre bevande e all'alimentazione nel suo complesso
  7. lo sviluppo e la diffusione di un nuovo modo di concepire l’alimentazione e la degustazione delle varie bevande inteso sia come momento di aggregazione, socializzazione, confronto e dialogo sia come esperienza sensoriale e del gusto
  8. la promozione di viaggi e scambi con altre Associazioni ed enti anche all’estero
  9. la promozione e il sostegno di ogni iniziativa finalizzata a preservare e valorizzare l'identità storico-culturale del territorio di appartenenza
  10. la valorizzazione del contesto urbanistico, architettonico, artistico, storico, economico e sociale della città di Trento.

E’ esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale, effettuare attività economiche e commerciali, accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.

L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

E’, altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

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Art. 3 – Ammissione ed esclusione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro (persone fisiche e giuridiche) i quali, aderendo alla finalità istituzionali dell’Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo il versamento dell’eventuale quota associativa annuale. Possono, altresì, aderire gli enti giuridici interessati rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato.

Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede all’ammissione. Contro l’eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima riunione del Collegio dei Garanti utile.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. E’, quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. E’, altresì, prevista l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato si perde:

  1. per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per tre mesi dal temine di versamento richiesto;
  2. per recesso volontario;
  3. per esclusione.

L’associato che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro 30 giorni dal termine di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione dell’associato per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello al Collegio dei garanti.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Fino a pronuncia del collegio dei garanti, da effettuarsi non oltre il decimo giorno dal provvedimento di esclusione, il socio interessato dal medesimo provvedimento si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

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Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell’Associazione.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione. In particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

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Art. 5 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto. E’, quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

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Art. 6 – Assemblea

L’Assemblea è organo fondamentale dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L’assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio/rendiconto e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La convocazione è fatta mediante l’affissione della comunicazione presso la sede dell’associazione e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio/rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla elezione degli organi sociali;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e le delibere sono valide a maggioranza dei tre quinti dei soci presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. E’ ammessa una sola delega per associato. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto. E’ previsto il principio del voto singolo ed è espressamente escluso l’esercizio del voto per corrispondenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

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Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di numero da un numero minimo di 3 ad un massimo di 10 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri eletti dall'assemblea. I consiglieri così eletti restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri eletti come indicato al punto precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

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Art. 8 – Presidente

La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. Il Presidente in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, cura la predisposizione del rendiconto consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

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Art. 9 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

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Art. 10 – Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Per la durata della carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

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Art. 11 – Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. È eletto dall’Assemblea dei soci che lo assumono e lo riconoscono come proprio organo di garanzia. Il Collegio dei Garanti interpreta le norme statutarie e regolamenti e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Dirime, nell’ambito della propria competenza, le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e tra gli organismi dirigenti, erogando, ove il caso lo richieda, le sanzioni previste.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; essi eleggono al loro interno un Presidente.

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Art. 12 – Risorse economiche

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili, immobili e mobili registrati che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e/o giuridiche, da lasciti testamentari che sono accettati con beneficio d’inventario, da donazioni, dagli avanzi netti di gestione. Le entrate finanziarie dell’associazione sono costituite:

  • dalle quote di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione, dalle quote associative annue e da versamenti volontari dei soci;
  • dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea, in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;
  • da contributi di privati, donazioni, eredità, lasciti testamentari;
  • da entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi;
  • da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti in genere;
  • da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • da prestazioni di servizi convenzionati;
  • da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • da altre fonti compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altra associazione e/o ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

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Art. 13 – Bilancio o rendiconto

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio dell’Associazione si compone di un rendiconto economico e finanziario.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

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Art. 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri; il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione e/o ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

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Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

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